Super e iper ammortamento sostituiti dal Credito d’imposta 2020

La nuova legge di Bilancio 2020 ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali del Piano Industria 4.0. Tra le varie opzioni, anche la sostituzione dell’iper e super ammortamento con un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
La norma sul credito d’imposta, in vigore dal 1° gennaio 2020, prevede un mutamento nell’ambito applicativo.
Gli investimenti che beneficiano dell’agevolazione hanno ad oggetto i seguenti beni e aliquote:

BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI, industria 4.0

È previsto un credito d’imposta pari al:

  • 40% per investimenti fino a € 2,5 mln
  • 20% per investimenti oltre € 2,5 mln – fino ad € 10 mln

Entrambi fruibili nei 5 periodi d’imposta dall’anno successivo all’avvenuta interconnessione.

BENI IMMATERIALI NUOVI, industria 4.0

È previsto un credito d’imposta pari al 15% per investimenti fino a 700.000 €.
Il credito d’imposta è fruibile nei 3 periodi d’imposta dall’anno successivo all’avvenuta interconnessione.
A differenza del vecchio super ammortamento, l’agevolazione è completamente svincolata dagli investimenti in beni strumentali. Rientra in questa categoria l’acquisto di software gestionale, comprese le soluzioni in cloud.

BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI, non 4.0

(ex super ammortamento)

È previsto un credito d’imposta pari al 6% per investimenti fino ad € 2 mln, usufruibile nei 5 periodi d’imposta dal periodo successivo all’entrata in funzione.

Pertanto, la nuova agevolazione per investimenti prevede un credito d’imposta:

  • Utilizzabile esclusivamente in compensazione sul modello F24. Ciò significa che il credito d’imposta decorre dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni oggetto dell’investimento.
  • La fruizione avviene in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali strumentali e 3 quote annuali di pari importo per i soli beni immateriali appartenenti all’allegato B.
  • Cumulabile con le altre agevolazioni previste nel piano industria 4.0, che abbiano ad oggetto gli stessi costi con il vincolo che tale cumulo non superi il costo totale sostenuto.